giovedì 5 giugno 2014

SistemaTre: la Marcatura CE a Costo Zero


Il servizio gratuito, dedicato ai serramentisti, per ottenere la MARCATURA CE di finestre, persiane e cancelli.

L'apposizione del marchio "CE" sui serramenti immessi sul mercato è un obbligo di legge ma è anche un prezioso strumento per competere contro la concorrenza sleale offrendo una garanzia concreta ai propri clienti.

Grazie al SistemaTre le imprese produttrici hanno la possibilità di essere più competitive e soprattutto in regola con le normative vigenti. 

Tutto questo in modo gratuito, semplice e sicuro!


Scopri come su:
www.MarcaturaCEaCostoZero.it

Detrazioni del 65 % : una domanda ed una risposta.

Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile. Intendo demolirlo e ricostruirlo in modo più efficiente dal punto di vista energetico, usufruendo delle detrazioni fiscali del 65%. Alla luce della recente normativa, sono tenuto a rispettare la stessa sagoma che ha ora o è sufficiente che la nuova costruzione mantenga la medesima volumetria?
?

La legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), in vigore dal 21 agosto 2013, ha rivisto la definizione di "ristrutturazione edilizia" contenuta nel Testo Unico Edilizia eliminando all'art. 3, comma 1, lett. d) del Dpr 380/ il riferimento alla "sagoma". Dall'agosto 2013, quindi, sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettare la sagoma. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi "volti al ripristino degli edifici, o parte di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza". Ciò premesso, dal 21 agosto 2013, qualora l'intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come "ristrutturazione edilizia" (ossia l'immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e facendo attenzione, nelle zone omogenee A di cui al tal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n?1444, e in quelle equipollenti, secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, alla perimetrazione prevista dal comma 4 dell'Art. 23 bis del Testo unico), alla luce delle recenti disposizioni, riteniamo agevolabili ai sensi di queste detrazioni gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.

www.cabox.com 

lunedì 2 giugno 2014

Informazioni sull' I.N.C.I. nei cosmetici

Spesso parlando di prodotti cosmetici viene nominato L'I.N.C.I., ma di cosa 
si tratta effettivamente?  Vediamo di fare un po' di chiarezza.


I.N.C.I. è l'acronimo di International Nomenclature Of Cosmetic Ingredients,  
cioè la lista degli ingredienti contenuti in un prodotto cosmetico, sia esso 
di trattamento o di make-up. 
I componenti vengono elencati in ordine, a partire da quello presente in quantità 
maggiore e via decrescendo.

In genere quando leggiamo un INCI, troviamo delle denominazioni latine e altre 
in lingua inglese; questo perché i componenti naturali (in genere derivati dalle piante) 
tengono il loro nome che è espresso appunto in latino, mentre quelli che hanno subito 
una qualche lavorazione di sintesi portano una denominazione inglese.
Alla fine della lista troviamo i coloranti, che vengono classificati con le lettere C.I.,  
cioè Colour Index, seguita da un numero identificativo.
La presenza dell'INCI sulle etichette è obbligatoria già dal 1997, per far sì che 
gli utenti acquistino i prodotti di bellezza con maggior consapevolezza. 
E' importante infatti sapere cosa contiene un cosmetico, che resta per ore a contatto 
con la pelle, per poter limitare al massimo i rischi di reazioni e allergie, ma anche 
per scegliere di evitare elementi dannosi, come alcuni derivati del petrolio.

Vediamo qualche esempio di sostanze chimiche che andrebbero possibilmente evitate, 
in quanto potenzialmente tossiche:

- BHT (E321) - Butilidrossitoluene e BHA (E320) - Butilidrossianisolo: sono dei 
conservanti, usati anche nell'industria alimentare, con effetti potenzialmente cancerogeni. 
In alcuni paesi questi ingredienti non sono a norma di legge, qui in Italia per ora 
sono ancora permessi;

- SLS - Sodium Lauryl Sulfate e SLES - Sodium Laureth Sulfate: possono creare danni 
al sistema immunitario e trasformarsi in nitrosammine, potenziali cancerogeni;

- PETROLATI, come Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Isopropyl, Propylene Glycol: 
 tutte sostanze che derivano dal petrolio;

- PEG - Polyethylene Glycol: anche questo indebolisce le immunità e può essere 
cancerogeno;

- SILICONI: che occludono i pori, evitando la traspirazione cutanea ed esponendo 
l'epidermide alla formazione di impurità; queste sostanze portano il 
suffisso -thicone (come dimethicone e trimethicone);

- TRICLOSAN: antibatterico, molto presente nei deodoranti, sospettato di essere 
cancerogeno;

- PARABENI: anch'essi sospettati di essere cancerogeni; portano il 
suffisso -paraben (come methylparaben e propylparaben).

Questi sono solo alcuni esempi, ma le sostanze "sospette" sono purtroppo molte. 
Va detto che non è automatico ammalarsi solo perché si usa una determinata crema, 
ma è giusto che il consumatore sia consapevole di ciò che acquista, per poter fare 
le proprie valutazioni e compiere di conseguenza le scelte che ritiene più opportune.